Con la nota n. 749 dello scorso 25 settembre, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro conferma la necessità della convalida delle dimissioni presentate dal lavoratore padre (oltre che dalla madre) nei primi tre anni di vita, a prescindere dalla fruizione del congedo parentale.
In tal caso, chiarisce l’Ispettorato nella richiamata nota, non è necessaria la preventiva fruizione dei congedi parentali riconosciuti come affermato dalla Cassazione con sentenza n. 11676/2020 in relazione al primo anno di vita del figlio.
La norma, ritiene l’Ispettorato, non richiede la necessità di preventiva fruizione dei congedi perché l’intenzione è proprio quella di riconoscere una tutela rafforzata che salvaguardi la genuina scelta della lavoratrice/lavoratore.
Gli ermellini, in detta sentenza, ritengono, poi, necessario che, ai fini della convalida delle dimissioni, il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore.
In virtù di tale richiamo, l’Ispettorato ritiene che la convalida delle dimissioni vada sempre effettuata a prescindere dal godimento o meno dei congedi e che, nella procedura di convalida, venga verbalizzata la dichiarazione del lavoratore dalla quale emerga che il datore di lavoro è a conoscenza della propria situazione familiare anche in virtù di comunicazioni o richieste di diverso tenore.