Con la circolare n. 116 dello scorso 2 ottobre, l’INPS fornisce indicazioni sulla fruizione del congedo previsto per i genitori, titolari di rapporto di lavoro privato, di figli minori di 14 anni posti in quarantena per contatto durante le attività scolastiche.
Il congedo è riconosciuto per il periodo 9 settembre – 31 dicembre 2020 e il genitore richiedente deve possedere tutti i seguenti requisiti:
a) titolare di rapporto di lavoro dipendente in essere;
b) non deve svolgere lavoro in modalità agile;
c) il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve avere un’età inferiore ai 14 anni;
d) deve convivere durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio interessato;
e) il figlio deve essere posto in quarantena mediante provvedimento emesso dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
Per il periodo di astensione dal lavoro – che scatta solo per contagio scolastico (lasciando, quindi, scoperti eventuali periodi di quarantena fiduciaria dovuti per contatti avvenuti in altri ambiti) – è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione calcolata secondo le modalità previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità.
Il congedo risulta compatibile con:
malattia – maternità/paternità – ferie – aspettativa non retribuita – soggetti c.d. “fragili” – permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992 – inabilità e pensione di invalidità.
Da ritenernsi incompatibile con:
congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli (non può essere fruito da entrambi i genitori) – congedo parentale – riposi giornalieri della madre o del padre – cessazione rapporto di lavoro o attività lavorativa – strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione attività lavorativa – lavoro agile – lavoro a tempo parziale e lavoro intemittente.
Le domande possono essere pressentate esclusivamente per via telematica e può interessare periodi anteriori purchè ricadenti tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.