Il c.d. decreto Agosto (decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020) ha previsto all’art. 112 l’aumento della soglia annua di esenzione a euro 516,46 di beni e servizi concessi ai dipendenti mediante documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico.
Art. 112
Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
1. Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ elevato ad euro 516,46.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l’anno 2020 e in 1,1 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 114.
Tra i servizi di welfare aziendale che possono usufruire della completa detassazione, ricordiamo:
abbonamenti a teatri, palestre, corsi di nuoto, cicli di terapie, corsi di informatica, corsi di lingua inglese o di musica, servizi di assistenza sociale e sanitaria o di culto, servizi ad anziani o soggetti non autosufficienti, ecc.
Affinchè siano detassati, devono essere riconosciuti alla generalità dei dipendenti o specifiche categorie e possono beneficiarne anche i familiari.
Se concessi mediante titoli di legittimazione, gli stessi devono essere nominativi e destinati a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale indicato sul voucher rispetto al quale NON è possibile effettuare alcuna integrazione in denaro.
Relativamente ai fringe benefit che NON concorrono a formare imponibile se non superano, per ciascun anno di imposta, i 258,23 euro (per il 2020 euro 516,46) si possono intendere:
buoni spesa da utilizzare presso supermercati, cesti natalizi, generi prodotti dall’azienda datrice di lavoro, buoni carburante, buoni shopping da utilizzare presso negozi di abbigliamento, elettronica.
Superata detta soglia, l’intero valore diventa assoggettabile da un punto di vista contributivo e fiscale.