L’INPS, con messaggio n. 3525 dello scorso 1° ottobre, ha fornito istruzioni operative per l’accesso alla CIG ordinaria, in deroga e assegno ordinario con la nuova causale denominata “COVID 19 con fatturato” che potranno riguardare, per un massimo di 9 settimane, periodi non anteriori al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020.
Mentre il primo periodo di 9 settimane è consentito a tutti i datori di lavoro che hanno ridotto o sospendono l’attività lavorativa causa emergenza epidemiologica, l’ulteriore secondo periodo di 9 settimane potrà essere richiesto esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato integralmente autorizzato il primo e purchè sia integralmente decorso.
L’Istituto ha chiarito che, per richiedere l’ulteriore periodo di 9 settimane, i datori di lavoro interessati dovranno presentare domanda di concessione allegando una dichiarazione – resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 – in cui autocertifichi la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato da raffrontare al primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019.
Nella predetta autocertificazione, dovranno trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- non avere subito un calo di fatturato
- aver avuto un calo di fatturato inferiore al 20%
- aver subito un calo di fatturato pari o superiore al 20%
- aver avviato attività di impresa in data successiva al 1° gennaio 2019.
I datori di lavoro che vogliono procedere con la richiesta della seconda tranche di 9 settimane CIG per periodi non antecedenti il 14 settembre 2020, da chiudere entro e non oltre il prossimo 31 dicembre, possono presentare domanda all’INPS senza attendere l’autorizzazione della prima tranche delle 9 settimane previsto dal decreto Agosto.