L’INPS con messaggio n. 3653 dello scorso 9 ottobre, fornisce alcune precisazioni circa la disciplina della tutela previdenziale della malattia applicabile ai lavoratori posti in quarantena con ordinanza amministrativa o in sorveglianza precauzionale (lavoratori fragili come individuati dall’art. 26 del D.L. n. 18/2020): per tali casi NON è possibile riconoscere la tutela previdenziale della malattia.
Il presupposto su cui si basa l’Istituto è la circostanza secondo la quale non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione ben potendo, il lavoratore, continuare a svolgere, sulla base di specifici accordi con il datore di lavoro, l’ordinaria attività lavorativa in regime di smart working.
Ovviamente, nelle ipotesi di malattie conclamate (seguite da specifica certificazione medica) la prestazione lavorativa dovrà ritenersi sospesa facendo scattare il diritto alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno; di fatto, il certificato medico diventa l’unico strumento per la richiesta delle prestazioni previdenziali.
Circa i lavoratori all’estero, assicurati in Italia, oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle autorità del Paese straniero, la tutela NON può essere riconosciuta senza un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.
Pertanto:
- lavoratore fragile: ha diritto alla retribuzione, non alla tutela previdenziale di malattia;
- soggetto in quarantena e smart working: ha diritto alla retribuzione, non alla tutela previdenziale di malattia;
- soggetto in quarantena amministrativa: non ha diritto alla tutela economica di malattia;
- soggetto in quarantena all’estero: non ha diritto alla tutela economica di malattia.
Infine, per i lavoratori destinatari di un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, straordinaria, in deroga, assegno ordinario, determinandosi una sospensione degli obblighi contrattuale con il datore di lavoro, viene meno la possibilità di poter richiedere la tutela prevista in caso di malattia: prevale, quindi, l’ormai consolidato principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia.