L’INPS con circolare n. 122 dello scorso 22 ottobre, fornisce indicazioni circa l’agevolazione contributiva destinata alle aree svantaggiate che consiste nell’esonero pari al 30% dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2020 (sono esclusi i datori di lavoro appartenenti al settore agricolo, i contratti di lavoro dei domestici) per il personale dipendente occupato con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro (interessati sia i rapporti di lavoro instaurati che instaurandi).
Detto esonero, chiamato anche decontribuzione Sud, riguarda le aziende che operano con personale dipendente in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e NON prevede alcun massimale: sono, pertanto, interessate anche le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti con retribuzioni medio/alte.
Non trattandosi di incentivo all’assunzione, per tale decontribuzione non sono richieste le ordinarie condizioni richieste dalla normativa generale (art. 31 del D.Lgs. n. 150 del 2015) ma il datore di lavoro deve essere in possesso di DURC regolare, rispettare gli obblighi di legge e quanto previsto dal CCNL applicato nonché gli accordi regionali, territoriali o aziendali:
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1 (omissis)
1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita’ contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche’ di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.
1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita’ di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarita’ contributiva di cui al comma 1175, nonche’ le tipologie di pregresse irregolarita’ di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell’entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarita’ contributiva nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.
(omissis)
Sono esclusi, dal calcolo della decontribuzione, i contributi dovuti ad alimentare il fondo NASPI (pari allo 0,30%) e di natura solidaristica, potrà essere portata subito in riduzione dei contributi complessivamente dovuti che ricadranno nei flussi UniEmens di ottobre in scadenza il prossimo 16 novembre e potrà essere sospeso esclusivamente in caso di assenza dal lavoro per maternità consentendo, in tali casi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
L’esonero è concesso previa autorizzazione della Commissione europea.