Con sentenza n. 106/2020 il Tribunale di Udine ha deciso sulla revoca del decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per il pagamento delle retribuzioni e riconosciuto, all’azienda datrice di lavoro, la sussistenza del credito relativo all’importo pagato a titolo di “ticket licenziamento” (introdotto dalla c.d. Riforma Fornero) in quanto il licenziamento era stato indotto dal comportamento omissivo del lavoratore che aveva chiesto formalmente di essere licenziato affinché potesse beneficiare della NASPI.
Preso atto del rifiuto aziendale, decideva di assentarsi ingiustificatamente obbligando il datore di lavoro ad avviare, ai sensi dell’art. 7 della legge 300/70, un procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.).
Dinanzi al decreto ingiuntivo per retribuzioni non corrisposte, l’azienda opponeva ricorso e chiedeva l’annullamento dello stesso oltre al rimborso del contributo pagato all’INPS pari a euro 1.469,00.
Il Giudice, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo, decideva sulla restituzione da parte del lavoratore del predetto contributo avendo adeguatamente accertato che l’iniziativa di porre fine al rapporto di lavoro era stata presa dal lavoratore assentandosi deliberatamente dal posto di lavoro e obbligando il datore di lavoro al licenziamento.
Una sentenza molto interessante per principi e finalità.