La conversione in legge del decreto “Agosto” ha previsto la possibilità – dal 13 ottobre 2020 al 31 dicembre 2021 – di poter impiegare mediante somministrazione il medesimo lavoratore, anche in più missioni, oltre i 24 mesi.
Tanto è previsto dalla legge 126 dello scorso 13 ottobre all’art. 8 che, relativamente alla somministrazione a termine prevede espressamente
Art. 8 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di contratti di somministrazione .....
b) il comma 1-bis e' abrogato.
((1-bis. In considerazione dell'attuale fase di rilancio
dell'economia e al fine di garantire la continuita' occupazionale,
all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui il
contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e
l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore puo' impiegare
in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non
continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale
l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore
l'assunzione a tempo indeterminato, senza che cio' determini in capo
all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione
di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre
2021».))
Il predetto articolo di legge prevede, quindi, la possibilità di deroga a due condizioni:
- solo con lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione
- che l’agenzia abbia comunicato all’impresa utilizzatrice che il lavoratore è titolare di un rapporto di lavoro stabile.
A dette condizioni e per il periodo interessato, l’eventuale superamento del limite massimo dei 24 mesi NON determinerà il rischio di incorrere nelle previste sanzioni.