L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 896 dello scorso 26 ottobre torna sull’obbligo di preavviso in caso di dimissioni del lavoratore dipendente padre che non ha goduto del previsto congedo di paternità.
Secondo l’Ispettorato il padre lavoratore, fruitore del congedo di paternità, che decida di rassegnare le dimissioni durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, NON è tenuto al preavviso e matura il diritto a percepire la relativa indennità sostitutiva.
Tale principio è desumibile dal fatto che, nonostante le modiche da ultimo intervenute (il D.Lgs. n. 80/2015 ha modificato l’art. 55, comma 1 del Testo Unico sulla Maternità e paternità e ha abrogato il successivo comma 5), non vi è stata alcuna modifica del comma 2 dell’art. 55, dalla cui interpretazione “letterale” sembra emergere come, sia il diritto di percepire le indennità di legge e contrattuali, sia quello di dimettersi senza preavviso, siano legati alla fruizione del congedo di paternità.
In precedenza l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (nota n. 749 del 25/09/2020) aveva affermato della necessità di convalida delle dimissioni del lavoratore padre con figlio di età inferiore ai tre anni, a condizione che il datore di lavoro fosse stato messo a conoscenza del particolare status genitoriale anche se all’atto della presentazione delle dimissioni stesse, allorquando il lavoratore ne darà notizia per motivare il mancato rispetto del periodo di preavviso.