Il decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 16 del 24 aprile 2020) ha disposto l’equiparazione alla malattia ospedaliera l’eventuale periodo di assenza al lavoro di soggetti in possesso di disabilità grave, di certificazione medica legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche.
Per questi soggetti, occupati nel settore privato o pubblico, il periodo coperto da certificazione medica è equiparato alla malattia ospedaliera ed è attestata dal medico di famiglia mediante indicazione sul certificato di malattia del codice V07.
In tal caso, pertanto, il periodo di malattia NON è computato ai fini del periodo di comporto (diritto alla conservazione del posto di lavoro) qualora il CCNL applicato ne preveda espressamente l’esclusione (qualora nulla venga disposto dalla contrattazione collettiva, il calcolo del comporto seguirà le normali regole).
Diritto inizialmente riconosciuto fino al 3o aprile e prorogato al 31 luglio