Potrà presentarsi la situazione di azienda costretta a ricorrere agli ammortizzatori introdotti per il periodo emergenziale da COVID-19 e riconoscere il pagamento delle festività ai propri dipendenti.
Vediamo, di seguito, come sarà effettuato il relativo trattamento economico.
Giornata festiva del 1° novembre – Ognissanti. Considerata festività infrasettimanale, qualora sia stata effettivamente goduta dal personale dipendente (nessuna prestazione lavorativa) – ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (operai, lavoratori temporanei) – deve essere riconosciuto un trattamento economico pari a 1/26 della retribuzione spettante. Qualora la festività non coincida con la domenica, nessun trattamento economico aggiuntivo deve essere riconosciuto agli impiegati e a coloro che sono retribuiti in misura fissa mensile. Qualora la festività coincida con la domenica, ai lavoratori deve essere riconosciuto un importo aggiuntivo pari a una giornata di retribuzione ordinaria (1/26 per i retribuiti fissi mensili e 1/6 per i retribuiti settimanali). Se la festività dovesse cadere di sabato, si dovrà far riferimento al CCNL applicato. Qualora nella giornata festiva vi sia stata prestazione lavorativa, oltre al compenso come sopra riportato nelle varie fattispecie, dovrà essere riconosciuto un importo, aumentato delle maggiorazioni previste dai CCNL, per le ore lavorate.
Festa Unità Nazionale 4 novembre. Dal 1977 viene celebrata la prima domenica del mese di novembre e non è considerata giorno festivo. I CCNL disciplinano il relativo trattamento economico sia per i lavoratori pagati in misura fissa che oraria.
Lavoratori in CIG/FIS/CIGD: qualora la festività cada in un periodo interessato dagli ammortizzatori, il compenso NON rientra tra i valori integrabili e resta a carico azienda per chi ha lavorato a orario ridotto (ossia, per una parte della settimana) e per i sospesi a zero ore lavorate se trattasi di lavoratori retribuiti a ore e che risultano sospesi da non oltre due settimane.
Il trattamento economico rimane a carico degli ammortizzatori qualora si tratti di:
- lavoratori sospesi a zero ore settimanali per i retribuiti a ore e sospesi da oltre due settimane;
- lavoratori sospesi a zero ore settimanali per i retribuiti in misura fissa mensile e sospesi anche da non più di due settimane.
Pagamento retribuzione a ore: restano sempre a carico del datore di lavoro le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e quelle festività che cadono nei primi 15 giorni di sospensione per CIG7FIS/CIGD. Superati i primi 15 giorni, sono a carico dell’INPS le festività infrasettimanali esclusi i sabati e le domeniche. In caso di ammortizzatori a orario ridotto, a carico datore di lavoro.