Il decreto c.d. Agosto (D.L. n. 104 del 14 agosto 2020) ha previsto all’art. 3 l’Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (ns. precedente articolo).
L’INPS ha chiarito che, in presenza di una cessione di ramo d’azienda, l’eventuale esonero optato dal datore di lavoro cedente NON potrà ritenersi trasferito al cessionario.
Solo nei casi di operazione straordinaria che prevede l’estinzione del soggetto cedente (fattispescie della fusione per unione o incorporazione o cessione integrale) l’eventuale credito derivante da detto esonero può ritenersi trasferibile: in tal caso, oltre l’estinzione del cedente, si determinerebbe la cessazione della matricola INPS.
L’esonero in questione, riguarda i datori di lavoro privati (esclusi quelli appartenenti al settore agricolo) che abbiano fruito di cassa integrazione COVID-19 nei periodi di paga maggio e giugno 2020 e che abbiano deciso di non ricorrere a ulteriori richieste di ammortizzatori sociali e in riferimento ai rapporti di lavoro riconducibili alle unità produttive che non hanno fatto ricorso alla CIG COVID-19.