Ulteriore proroga pari a sei settimane degli ammortizzatori sociali (CIG ordinaria, CIG in deroga e Assegno Ordinario) prevista dall’art. 12 del decreto n. 137 dello scorso 28 ottobre (c.d. Ristori) a copertura del periodo intercorrente tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021 e destinate alle attività che hanno ottenuto l’autorizzazione per la seconda tranche di 9 settimane del decreto n. 104 (c.d. Agosto) oltre quelle soggette a chiusura o limitazioni.
Nessun contributo aggiuntivo per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del proprio fatturato nella misura pari o superiore al 20% dell’anno precedente (pari al 18% per chi non ha avuto perdite, 9% per coloro che hanno avuto perdite inferiori al 20%), per coloro che hanno avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e chi è stato interessato da restrizioni; la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato deve essere autocertificata dal datore di lavoro.
Il decreto prevede, quindi, un ulteriore periodo di esonero contributivo pari a 4 settimane – fruibile entro il 31 gennaio 2021 e nel limite delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2021 – destinato ai datori di lavoro che hanno deciso di non avvalersi degli ammortizzatori sociali con la possibilità, qualora non sia stato interamente fruito, di rinunciarvi e riacquistare la possibilità di chiedere l’ammortizzatore sociale.
Il divieto di licenziamento, in conseguenza all’ulteriore periodo di ammortizzatori sociali, viene prorogato al 31 gennaio 2021 fatti salvi i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, messa in liquidazione della società senza continuazione anche parziale dell’attività, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, fallimento se non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa.