L’art. 22 del decreto legge n. 137 dello scorso 28 ottobre (c.d. decreto Ristori) apporta alcune modifiche a quanto già previsto dal precedente decreto legge Agosto (n. 104 del 14 agosto 2020) relativamente alle misure di lavoro agile e congedi per genitori lavoratori dipendenti.
Detta disposizione prevede il diritto a ricorrere al lavoro agile o al congedo – a decorrere dal 29 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 – per i genitori, titolari di un rapporto di lavoro dipendente, il diritto al congedo COVID, oltre che per la quarantena scolastica del proprio figlio anche per i casi in cui sia stata disposta lo stop dell’attività didattica in presenza per i figli conviventi e fino a 16 anni di età (in precedenza, fino a 14 anni).
Lavoro agile. Ne hanno diritto i genitori di figli conviventi fino al sedicesimo anno di età, per tutto il periodo della quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL a seguito di contagio avvenuto all’interno della struttura scolastica, durante lo svolgimento di attività sportiva si base o motoria in palestra o piscina, le lezioni di musica o di lingue, in caso di sospensione dell’attività didattica.
Congedo COVID. Qualora l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori ha il diritto di fruire del congedo per la durata pari al periodo di quarantena scolastica del figlio convivente o per la durata della didattica a distanza. In tal caso, l’indennità del congedo è pari al:
- 50% della retribuzione giornaliera e accredito dei contributi figurativi se il figlio convivente ha un’età inferiore ai 14 anni;
- aspettativa NON retribuita e nessun accredito di contributi figurativi se il figlio convivente ha un‘età compresa tra i 14 e i 16 anni. Per tali casi, vige il divieto di licenziamento.
La richiesta di congedo non sussiste qualora l’altro genitore risulti inoccupato, disoccupato, in congedo per maternità, in congedo parentale per le medesime giornate, in presenza di ammortizzatori sociali con sospensione dell’attività lavorativa.