L’art. 4 del DPCM 3 novembre 2020 (G.U. n. 275 del 4 novembre) riporta l’attenzione la corretta gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro richiamando, senza alcuna modifica, quanto previsto dal precedente protocollo del 24 aprile 2020 condiviso tra Governo e Parti Sociali.
Rispetto a quanto previsto in precedenza con detto protocollo, il nuovo DPCM prevede la possibilità di svolgere attività formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro purché vengano rispettate le misure di contenimento del contagio da COVID-19.
I datori di lavoro, quindi, dovranno far riferimento a quanto previsto dal protocollo del 24 aprile ponendo particolare attenzione a una capillare e attenta attività informativa e formativa nei confronti dei lavoratori con particolare riguardo alle concrete attività svolte rispetto alle mansioni attribuite.
Relativamente alle attività professionali il DPCM del 3 novembre, raccomanda la diffusione del lavoro in modalità agile e, ove non sia possibile, che le attività lavorative vengano svolte nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e l’obbligo di utilizzare dispositivo di protezione delle vie respiratorie.
Confermato il divieto di tenere riunioni fatti salvi i casi di urgenza e impossibilità di effettuarle con collegamenti da remoto.
Datori di lavoro e dirigenti sono chiamati a vigilare sull’applicazione della normativa in materia di sicurezza.
Ricorre, poi, un tema particolarmente complesso e delicato legato ai possibili risvolti penali cui potrebbe essere soggetto il datore di lavoro in caso di contagio di un lavoratore fermo restando, ovviamente, dimostrare il nesso causale dell‘occasione di lavoro e contagio.
Rispetto ai riferimenti normativi (Decreto Liquidità) e quanto chiarito dall’INAIL con proprie circolari (il contagio sul posto di lavoro è equiparato a infortunio sul lavoro), i datori di lavoro devono concentrare le proprie attività e attenzione su due aspetti fondamentali:
- adozione di specifici protocolli
- tracciare e documentare nel dettaglio quanto messo in atto e il rispetto del protocollo adottato.
Redazione di verbali chiari per le attività di informazione e formazione ai lavoratori (debitamente sottoscritti dagli interessati, erogatori e lavoratori), report periodici di verifica e segnalazione da parte dei preposti, coinvolgimento costante dell’RSPP e del medico competente (particolarmente importante l’eventuale individuazione dei lavoratori fragili), sono gli strumenti a disposizione del datore di lavoro per poter dimostrare, in caso di contagio che possa aver determinato il decesso del lavoratore, di aver attuato tutte le misure a sua disposizione per ridurre ai minimi termini il rischio di contagio negli ambienti di lavoro.
Art. 4 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' produttive industriali e commerciali 1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attivita' produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonche', per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.