L’INPS, con la circolare n. 133 dello scorso 24 novembre, fornisce le indicazioni per procedere alla richieste delle agevolazioni introdotte dal decreto “Agosto” (d.l. 104 del 14 agosto 2020 convertito nella legge n. 126) destinate ai datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato – comprese le stabilizzazioni – nel periodo intercorrente tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020.
L’agevolazione è destinata a tutti i datori di lavoro privati, esclusi quelli appartenenti al settore agricolo, titolari di rapporti di lavoro in apprendistato, lavoro domestico, lavoratori intermittenti.
La procedura per richiedere l’agevolazione – consistente nell’esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro (premi INAIL esclusi) per un periodo di sei mesi decorrenti dalla data di assunzione/stabilizzazione e per un importo massimo annuo pari a euro 8.060 – prevede che i datori di lavoro inoltrino all’INPS domanda di ammissione allegando un’istanza contenente una serie di informazioni (dati del lavoratore interessato, importo retribuzione media mensile, quota ratei mensilità aggiuntive, aliquota contributiva carico datore di lavoro, ecc.) che, una volta verifica dall’Istituto, verrà autorizzata e consentirà il recupero, mediante conguaglio, sui flussi mensili UniEmens.
Al fine di favorire le assunzioni, effettuate nel periodo 15 agosto – 31 dicembre 2020, a tempo determinato o stagionali per un massimo di tre mesi, ai datori di lavoro operanti nel settore turismo e stabilimenti termali, è prevista la fruizione dell’incentivo per un periodo di nove mesi: tre in relazione al contratto a termine + sei in relazione alla trasformazione a tempo indeterminato.
I datori di lavoro interessati alle agevolazioni, devono rispettare i CCNL applicati, la normativa in materia di sicurezza e igiene sui posti di lavoro, essere in regola con il versamento dei contributi (DURC e regolarità corrente) e quanto previsto dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015:
Art. 31. Principi generali di fruizione degli incentivi
1. Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi:
a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
3. L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.