Il Ministero del Lavoro con nota n. 8566/2020 ha chiarito che l’obbligo di assunzione dei disabili è sospeso durante tutto il periodo di intervento della cassa integrazione per COVID-19 (ordinaria, straordinaria e in deroga), in quanto l’azienda è da ritenersi in una situazione di crisi.
Un principio già previsto nella formulazione originaria della norma (legge n. 68/99) che prevede, appunto, la possibilità di sospensione degli obblighi di assunzione qualora l’azienda obbligata si trovi in un periodo di crisi, riorganizzazione (esclusi i casi di cessazione aziendale o ramo aziendale), contratto di solidarietà, solidarietà nel settore credito, ricorso alla CIG in deroga, incentivi all’esodo.
Il Ministero, al fine di evitare una disparità di trattamento tra le aziende che fanno ricorso alla CIG COVID-19 con quelle che fanno ricorso alla CIG normale, ha deciso di estendere la sospensione per tutta la durata degli interventi di ammortizzatori sociali dovuti per COVID.
La sospensione opera per il periodo in cui l’attività risulta effettivamente bloccata, al numero di ore di intervento degli ammortizzatori sociali per singolo ambito provinciale in cui opera l’unità produttiva e cessa al venire meno della situazione che l’ha originata.
Nei casi di cambi di appalto, precisa poi l’INL con nota n. 1046/2020, il personale assorbito in adempimento di obbligo di legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando di appalto è escluso dalla base di calcolo per tutta la durata dell’appalto. Al termine dell’appalto, il personale sarà assorbito totalmente o in parte nell’organico dell’azienda subentrante e dovrà intendersi escluso dalla base di computo o assorbito, in tutto o in parte, dall’azienda cedente e sarà utile ai fini della base di computo per gli obblighi previsti dalla legge n. 68/99.