Riassumiamo le principali misure in materia di lavoro previste dalla bozza di disegno di legge Bilancio 2021.
- Art 4. Incentivo per l’occupazione giovanile. Previsto un esonero contributivo pari al 100% per un periodo complessivo di 36 mesi, nel limite massimo di euro 6.000/anno per le assunzioni, anche con contratto di apprendistato, di giovani con età fino a 35 e 364 giorni. L’esonero viene elevato a 48 mesi per le regioni del Mezzogiorno e le Isole maggiori (Molise, Puglia, Campania, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna). Il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione e nei nove mesi successivi alla stessa.
- Art. 5. Esonero contributivo per le assunzioni di donne. Esonero pari al 100% dei contributi nella misura massima annua di euro 6.000 per le assunzioni di donne nel biennio 2021/2022 che devono determinare un incremento occupazionale netto.
- Art. 6. Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Esonero del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità/vecchiaia/superstiti fino al 31 dicembre 2021 per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola dei coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali;
- Art. 7. Esonero contributivo per il settore sportivo dilettantismo. Istituzione fondo (dotazione di 50 milioni di euro per il 2021 e 2022) per la riforma del lavoro sportivo.
- Art. 27. Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione per il Sud. Esonero contributi previdenziali e assistenziali carico lavoratori dipendenti (esclusi premi/contributi INAIL) nella misura del 30% fino al 31 dicembre 2025 – 20% per il 2026 e 2027 – 10% per il 2028 e 2029.
- Art. 45. Fondo occupazione e formazione. Incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione (600 milioni di euro per il 2021 e 200 milioni di euro per il 2022).
- Art. 46. Trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per cessata attività. Prorogata per il 2021 e 2022 la possibilità, per le aziende che cessano l’attività, di accedere a un intervento di CIGS per la gestione degli esuberi di personale, fino a un massimo di 12 mesi.
- Art. 47. Rinnovo dei contratti a tempo determinato. Fino al 31 marzo 2021 concessa la possibilità di rinnovare/prorogare, per un massimo di ulteriori 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinati a tempo determinato anche in deroga alle disposizioni sul numero massimo delle proroghe e sulla durata massima di 36 mesi.
- Art. 48. Settore dei call center. Prorogati per il 2021 le misure di sostegno al reddito per i dipendenti delle imprese dei call center.
- Art. 53. Sistema duale. Incremento per il 2021 e 2022 delle risorse destinate all’integrazione della quota di previdenza per percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria, specializzazione tecnica superiore e percorsi formativi alternanza scuola lavoro
- Art. 54. Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento. Previsto la concessione di ulteriori 12 settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per la CIG ordinaria – 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e CIG in deroga. Ai datori di lavoro (esclusi quelli appartenenti al settore agricolo) che non richiedono l’intervento dei predetti trattamenti è riconosciuto l’esonero dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nel limite delle ore fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 (esclusi premi e contributi INAIL).
- Art. 65. Assegno di natalità. Assegno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
- Art. 66. Congedo di paternità. Proroga per il 2021 del congedo di paternità di sette giorni.