L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 29 dello scorso 14 dicembre e in previsione dei conguagli di fine anno, fornisce le indicazioni sulla Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente – Decreto- legge 5 febbraio 2020, n. 3 recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente» .
In particolare, l’Agenzia precisa che il datore di lavoro/sostituto d’imposta dovrà riconoscere il bonus fiscale introdotto dal decreto legge 3/2020 (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2020) considerando la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore nei termini del conguaglio di fine anno e prendendo a riferimento la retribuzione normale spettante senza riduzione per effetto di eventuali ammortizzatori da COVID-19 per il riconoscimento del c.d. bonus Renzi (fino al 30 giugno) ovvero del trattamento integrativo previsto (dal 1° luglio).
Il decreto legge n. 3/2020 ha previsto l’abrogazione del bonus Renzi e l’introduzione, a decorrere dal 1° luglio 2020, di due misure fiscali:
- TRATTAMENTO INTEGRATIVO, destinato ai titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato con imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Il nuovo trattamento è pari a euro 600 per l’anno in corso ed euro 1.200 per il 2021, purché il reddito complessivo non risulti superiore a complessivi euro 28.000;
- ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE, destinata ai titolari di reddito superiore a euro 28.000 e fino a euro 40.000 per le prestazioni lavorative rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Il datore di lavoro/sostituto di imposta dovrà verificare il diritto ai predetti benefici e riconoscerli – entro il termine di effettuazione dei conguagli fiscali di fine anno – anche per i periodi interessati da interventi di ammortizzatori COVID-19 prendendo a riferimento la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata se non si fosse verificata alcuna contrazione lavorativa.