Il c.d. decreto “Cura Italia” (d.l. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020) aveva equiparato – fino al 31 dicembre 2020 – il trattamento delle assenze dal lavoro dei lavoratori fragili alla malattia ospedaliera.
I commi da 481 a 484 della legge di Bilancio 2021 viene esteso l’applicazione di tale trattamento al 28 febbraio 2021.
Interessati sono i lavoratori del settore privato e pubblico che possano far valere specifica certificazione medica rilasciata dai competenti organi medico-legali da cui siano rinvenibili patologie derivante da immunodepressione, oncologiche, terapie salvavita, riconoscimento di grave disabilità.
I lavoratori fragili potranno svolgere l’attività lavorativa – ove compatibile – in modalità agile ricorrendo anche a mansioni differenti purché ricomprese nella medesima categoria/inquadramento o attività di formazione a distanza.
481. Le disposizioni dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
482. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all’ente previdenziale, e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 481 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
483. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al comma 481, è autorizzata la spesa di 53,9 milioni di euro per l’anno 2021.
484. Con effetto dal 1° gennaio 2021, all’articolo 26, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 » sono soppresse.