Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 19 del 21 dicembre 2020, ha chiarito che la sospensione degli obblighi previsti dalla legge n. 68/99 sul collocamento obbligatorio devono intendersi sospesi nei confronti dei datori di lavoro che ricorrono agli ammortizzatori sociali per COVID-19 (CIG ordinaria, CIG in deroga, fondo integrazione salariale o fondi di solidarietà bilaterale).
I datori di lavoro interessati, dovranno comunicare agli uffici competenti la volontà di beneficiare di tale sospensione che vale esclusivamente per gli ambiti provinciali nei quali sono presenti unità produttive interessate dai predetti ammortizzatori sociali e in rapporto alle assunzioni obbligatorie da intendersi sospese.
La sospensione opererà per il periodo interessato dagli ammortizzatori e l’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento deve intendersi ripristinata al venir meno della situazione di crisi assistita dagli ammortizzatori sociali per emergenza COVID-19.