Con la pubblicazione dell’istruzione operativa n. 15530 del 31 dicembre 2020, l’INAIL fornisce le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2020/2021.
L’Istituto fornisce indicazioni circa le riduzioni contributive, le scadenze di pagamento e gli adempimenti cui i datori di lavoro dovranno attenersi.
Fermo restando il termine del 16 febbraio 2021 per il versamento del totale premio di autoliquidazione – (saldo e acconto) – in unica soluzione o della prima delle quattro rate con cui è concessa la possibilità di dilazionare (eventuali contributi associativi devono essere versati in un’unica soluzione entro il 16 febbraio), il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel corso dell’anno 2020 è il 1° marzo 2021.
I datori di lavoro che presumono (per il 2021, caso sicuramente frequente) di corrispondere retribuzioni inferiori rispetto al 2020, dovranno presentare – entro il 16 febbraio – apposita comunicazione motivata e l’importo presunto delle stesse che potrebbero essere considerate quale base di calcolo per l’acconto del premio.
In caso di rateazione, pagata la prima delle quattro rate il 16 febbraio, i datori di lavoro interessati dovranno aumentare le successive tre rate dell’interesse pari allo 0,59% e versare il dovuto entro il 17 maggio – 16 agosto (scadenza differita al 20 agosto per effetto dell’art. 3-quater, d.l. 16/2012 convertito dalla l. 44/2012) e 16 novembre 2021.
Con la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) viene definitivamente eliminata – dal 1° gennaio 2021 – l’addizionale sui premi dovuti per i settori che comportano rischio di esposizione all’amianto.
Confermate riduzioni del premio assicurativo specificamente riportate nelle istruzioni operative dell’Istituto.
Il codice da indicare in F24, nell’apposita sezione dedicata, è 902021.