Con circolare n. 24 dell’11 febbraio, l’INPS fornisce indicazioni per gli adempimenti conseguenti al c.d. “esonero versamento contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale” previsto dal d.l. n. 137/2000, art. 12 convertito (con modificazioni) dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
La norma identifica il datore di lavoro che ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020 quale beneficiario/destinatario dell’esonero in questione a prescindere che i lavoratori interessati siano i medesimi rispetto al periodo di sospensione per CIG.