L’INPS con messaggio n. 689/2021 chiarisce che, in presenza di accordi collettivi aziendali per la risoluzione consensuale del rapporto, è sufficiente la sottoscrizione dell’accordo di una sola organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa a livello nazionale, oltre alla necessaria adesione del lavoratore ai fini dello scioglimento del rapporto di lavoro per Giustificato Motivo Oggettivo in questo periodo emergenziale.
Come noto, il legislatore ha stabilito il divieto di licenziamento per GMO fino alla data del 31 marzo 2021, ma in presenza di particolari casistiche come la cessazione definitiva dell’attività d’impresa, la messa in liquidazione in assenza di cessione di un complesso di beni o attività a titolo di trasferimento d’azienda o di ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c., il fallimento e l’ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, l’Azienda potrà comunque interrompere i rapporti in essere nonostante il blocco dei recessi unilaterali per GMO.
Infine, per espressa previsione dell’art. 14, D.L. n. 104/2020, la cessazione del rapporto in presenza di accordo aziendale di incentivo all’esodo, garantisce comunque ai lavoratori l’accesso all’indennità NASPI.