L’INPS con circolare n. 30 del 19 febbraio conferma che l’esonero contributivo previsto dall’art. 3 del d.l. n. 104/2020 (c.d. decreto Agosto) è alternativo gli ammortizzatori sociali previsti dalla legge di Bilancio 2021 e presuppone il rispetto del divieto di licenziamento fino al 31 marzo 2021.
L’esonero, destinato ai datori che rinunciano al ricorso degli ammortizzatori sociali, deve essere calcolato sulla contribuzione non versata nei mesi di maggio e giugno 2020 sulle ore di cassa integrazione fruite (sia quelle anticipate dal datore di lavoro che quelle pagate direttamente dall’Istituto) e potrà essere compensato sui contributi dovuti dal datore di lavoro fino al prossimo 31 marzo, nel limite massimo di otto settimane.