Con circolare n. 6 dello scorso 11 febbraio, l’INAIL chiarisce l’obbligo – nell’ambito del lavoro domestico senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito – della copertura assicurativa qualora siano presenti animali.
L’istituto fissa tre gradi di inabilità rispetto ai quali, in caso di infortunio, si ha diritto alle prestazioni:
- inabilità compresa tra il 6 e il 15% : nessuna rendita fino al 31/12/2018 – una tantum di euro 300 a decorrere dal 1° gennaio 2019
- inabilità compresa tra il 16 e il 26% : nessuna rendita fino al 31/12/2018 – rendita variabile di importo compreso tra 110 e 1.300 euro/mese
- inabilità compresa tra il 27% e il 100% : rendita variabile di importo compreso tra 110 e 1.300 euro/mese
- menomazione : nessuna rendita fino al 31/12/2018 – assegno assistenza personale continuativa euro 540/mese circa.
I soggetti obbligati della polizza sono coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 67 anni e che svolgono in via esclusiva l’attività nel nucleo familiare inteso quale famiglia anagrafica, persone legate da vincolo di matrimonio, unione civile, parentela e affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi medesima dimora abituale.
Il premio annuo dovuto è pari a euro 24,00 da versare entro il 31 gennaio di ciascun anno e la copertura è assicurata esclusivamente a coloro che hanno effettuato il relativo versamento o da giorno successivo alla regolarizzazione.
Il premio è aumentato di euro 12,00 se il versamento è effettuato entro 60 giorni dalla scadenza e di euro 24,00 se effettuato oltre i 60 giorni.