L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota protocollo n. 337 del 24 febbraio, fornisce chiarimenti circa le modalità di registrazione sul Libro Unico del Lavoro dello straordinario eventualmente svolto dal personale operante nel settore dell’autotrasporto, in presenza di accordi sindacali attraverso i quali sia stata prevista la relativa forfettizzazione la cui registrazione sui documenti contabili, come talvolta avviene per altri settori, deve avvenire apponendo la lettera P (senza indicazione delle ore, quindi)
Il Ministero del Lavoro – con interpello n. 63 del 2009 – aveva chiarito che le registrazioni sul Libro Unico del Lavoro possono avvenire con maggiore flessibilità rispetto a quanto normalmente previsto dalla norma generale, consentendone la scritturazione in un momento successivo rispetto al mese di competenza in virtù del particolare svolgimento del rapporto di lavoro del personale mobile: inserimento sul LUL delle ore lavorate entro quattro mesi dallo svolgimento delle stesse.
In presenza del criterio di “forfettizzazione dello straordinario” il fatto di poter indicare sul LUL con la lettera P la presenza, non è sufficiente rispetto agli obblighi di legge previsti per la scritturazione ed è possibile ricorrervi solo in attesa che si possano registrare le ore effettivamente svolte da effettuare entro e non oltre il termine di quattro mesi.
Nel settore dell’autotrasporto, quindi, è previsto l’obbligo di conservazione dei dischi cronotachigrafici per massimo quattro mesi confermando, di fatto, l’obbligatorietà di scrittura dettagliata sul LUL entro il termine di quattro mesi.
Si tratta di registrazioni decisive per gli organi di vigilanza affinché possano controllare il rispetto delle norme in materia di orario di lavoro, la relativa registrazione, i tempi di guida e di riposo rinvenibili dal registratore di bordo.
Una diversa interpretazione, creerebbe un disallineamento tra termini di conservazione dei fogli del cronotachigrafo (1 anno) e quelli per le scritturazioni del LUL (5 anni), impedendo l’automatica traduzione della lettera P in ore di prestazione lavorativa.
Decorso il termine di 12 mesi per la conservazione dei dati rilevati dal cronotachigrafo, le prestazioni rese in carenza di analitica scritturazione non sarebbero infatti più tracciabili in alcun modo, con definitivo pregiudizio delle verifiche ispettive e del diritto riservato ai lavoratori di avere contezza della corretta determinazione della prestazione lavorativa resa.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 337 e in virtù dei precedenti chiarimenti e considerazioni, precisa che l’eventuale forfettizzazione delle trasferte e delle ore di lavoro straordinarie, in presenza di accordi sindacali, non modifica l’obbligo della puntuale registrazione delle prestazioni orarie effettuate dai lavoratori dell’autotrasporto.