Dopo un ritardo di 4 anni sul contratto scaduto nel 2016, il rinnovo del CCNL per i lavoratori domestici è avvenuto lo scorso 8 settembre 2020 prevedendo diverse novità, sia per lavoratori e lavoratrici sia per le famiglie che assumono colf e badanti: aumenti di stipendio, nuova denominazione dei collaboratori e collaboratrici, modifiche dei livelli di inquadramento.
In data 12 febbraio 2021, quindi, i minimi retributivi 2021 sono stati confermati con la firma della Commissione nazionale presso il Ministero del lavoro senza adeguamenti.
Le novità introdotte dal nuovo contratto, entrato in vigore il 1° ottobre 2020 e che scadrà il 31 dicembre 2022, riguardano:
- la nuova denominazione di assistenti familiari superando la consolidata distinzione tra colf, badanti e baby-sitter (Art. 9);
- l’inserimento in un unico livello BS delle baby-sitter (Art. 9);
- l’inquadramento uniformato in 4 diversi livelli in base alle loro competenze cui corrispondono due parametri retributivi (Art. 9);
- un aumento retributivo mensile di 12 euro per i lavoratori domestici inquadrati nel livello medio B Super a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- a partire dal 1° ottobre 2020 un sistema di indennità aggiuntive da 100 a 116 euro a chi assiste bambini fino al sesto anno di età o più di una persona non autosufficiente;
- ai lavoratori in possesso della certificazione di qualità (normativa UNI 11766/2019) riconosciuta un’indennità di 10 euro al mese;
- l’estensione del periodo di prova a 30 giorni (Art. 12);
- la nuova figura di assistente familiare educatore formato;
- l’introduzione di un maggior numero di ore dedicate alla formazione. Ad esempio i lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato con anzianità di almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, potranno beneficiare di 40 ore annue di permesso retribuito per corsi di formazione professionali specifici elevati a 64 ore annue di permessi retribuiti per percorsi formativi riconosciuti e finanziati dall’Ente bilaterale di settore, Ebincolf (Art. 20);
- riconoscimento di un congedo per donne vittime di violenza e linee guida per ridurre i rischi nell’ambiente di lavoro, ivi inclusi gli strumenti telematici e robotici. In tema di violenza è stato preso in considerazione il rischio di rimanere vittime di molestie sessuali per cui le Parti Sociali, firmatarie del contratto, hanno concordato di promuovere iniziative, anche tramite gli Enti bilaterali, al fine di prevenire e contrastare tali condotte (Art. 21);
- l’articolato sulle commissioni di conciliazione a livello territoriale viene implementato con la specifica clausola per la quale il lavoratore domestico, durante il tentativo di conciliazione, deve essere assistito da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali firmatarie il rinnovo contrattuale;
- raddoppiato da 0,3 a 0,6 euro orari il contributo dovuto a Cas.saColf;
- il datore di lavoro – contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione – deve predisporre un prospetto paga in duplice copia una per il lavoratore (firmata dal datore di lavoro) l’altra per il datore di lavoro (firmata dal lavoratore).