“L’obbligo di reperibilità si qualifica come orario di lavoro quando i vincoli imposti pregiudichino significativamente le possibilità del lavoratore nella gestione del proprio tempo libero”.
Si è espressa in tal senso la Corte di giustizia europea, in epilogo a due distinte cause, in cui i lavoratori richiedevano che i periodi di reperibilità venissero riconosciuti e retribuiti come orario di lavoro, indipendentemente dallo svolgimento o meno della prestazione.
Preliminarmente i giudici di Lussemburgo hanno precisato che la reperibilità è caratterizzata dall’obbligo di restare sul luogo di lavoro e a disposizione del datore.
La Corte ha poi rigettato le richieste, sottolineando tuttavia, l’esigenza di una valutazione dei vincoli imposti al lavoratore sulla base della normativa nazionale, accordi collettivi, o decisioni del datore di lavoro.
La reperibilità dunque, deve pregiudicare in maniera significativa la libertà di organizzazione del tempo libero; la mancata possibilità di gestione adeguata non deve derivare da fattori naturali o da scelte del dipendente stesso.
Sarà competenza dei giudici nazionali valutare, di volta in volta, l’insieme delle circostanze e stabilire, quando e se, i periodi di prontezza in regime di reperibilità debbano essere qualificati come orario di lavoro. Tale valutazione dovrà tener contro della ragionevolezza del termine per riprendere le attività lavorative – a partire dal momento del sollecito di intervento – nonché dei mezzi facilitativi a disposizione (es. mezzi di emergenza), degli eventuali equipaggiamenti necessari prima della ripresa.
La Corte infine – dal momento che “le modalità di remunerazione dei lavoratori per i periodi di guardia o prontezza non ricadono sotto la direttiva 2003/88”- ha precisato che ai fini remunerativi, i periodi di reperibilità (anche nei casi in cui risultino qualificabili come orario di lavoro) possono essere computati diversamente: distinguendo i periodi durante i quali vengono poi realmente effettuate prestazioni di lavoro, da quelli in cui non viene svolto alcun lavoro effettivo.