Il lavoro stagionale sta diventando un istituto con molto appeal nel mercato del lavoro: la notevole flessibilità che ne accompagna l’utilizzo è diventata una merce molto rara dopo l’entrata in vigore del Decreto Dignità.
Con la nota 413/2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito un autorevole e definitivo chiarimento in materia di deroghe alla disciplina generale del contratto a termine per le attività stagionali, confermando la possibilità per la contrattazione collettiva, a tutti i livelli, di individuare ulteriore ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle indicate dal D.P.R. 1525/1963.
I quesiti riguardano:
– la conferma della circostanza secondo cui le deroghe alla disciplina del contratto a termine stabilite per le attività stagionali dagli artt. 19 e ss. del D.Lgs n. 81/2015 trovano applicazione anche in riferimento alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL di settore;
– la possibilità di concludere contratti a tempo indeterminato per le imprese turistiche che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi ai sensi del D.P.R. n. 1525/1963.
I contratti a termine stipulati per le attività lavorative riconducibili a questa nozione sono immuni, infatti, dai limiti che caratterizzano il lavoro a tempo, a partire dalle regole introdotte dal D.L. 87/2018, con la conseguenza che i contratti possono essere stipulati, rinnovati o prorogati anche in assenza delle causali previste dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs 81/2015.
Il pacchetto delle esenzioni che la legge riserva al lavoro stagionale non si limita alla disciplina delle causali, delle proroghe e dei rinnovi; alle attività rientranti nella nozione NON si applicano i limiti di durata massima introdotti dalla riforma (24 mesi), il cosiddetto “stop and go” (obbligo di attendere 10 o 20 giorni in caso di rinnovo del contratto), il limite quantitativo di utilizzo massimo del lavoro a termine (20% dell’organico a tempo indeterminato presente al 1° gennaio dell’anno).
Ma come si può individuare l’accezione della stagionalità rispetto ad una determinata prestazione lavorativa?
Questa ricognizione si può ottenere sulla base di due percorsi alternativi.
Tale definizione si applica, innanzitutto, se l’attività rientra tra quelle individuate dal Regio Decreto 1525/1963, il provvedimento che – in attesa di un decreto del ministero del Lavoro che lo aggiorni – individua da decenni quali sono le attività stagionali.
La platea dei lavoratori stagionali può essere definita anche dalla contrattazione collettiva che, secondo quanto prevede l’art. 21, comma 2, del D.Lgs 81/2015, può individuare ulteriori ipotesi di lavoro stagionale attraverso intese di livello nazionale, territoriale oppure aziendale, sottoscritte da associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Infine, quanto alla possibilità da parte delle imprese turistiche stagionali che osservano un periodo di inattività nel corso dell’anno di sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato, non si rilevano particolari criticità, né si ritiene che tali contratti possano inficiare la connotazione stagionale delle relative attività. Ciò in ragione della necessità, per tali imprese, di svolgere comunque una attività “programmatoria” o comunque “preparatoria” nei mesi in cui non è prevista l’apertura al pubblico.