Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 dello scorso 13 marzo il Decreto Legge n. 30, riguardante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
Il provvedimento, oltre a disporre nuove e più severe restrizioni per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021, in ragione della maggiore diffusione del COVID-19, prevede – con efficacia retroattiva e fino al 30 giugno 2021 – la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti, di bonus baby sitter e ricorso allo smart working nei casi di sospensione delle attività scolastiche, di infezione o quarantena dei figli.
L’art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 riconosce al genitore/lavoratore dipendente, di figlio convivente minore di anni 16, alternativamenteall’altro genitore, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della:
- sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
- infezione da SARS Covid-19 del figlio;
- quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il comma 2 del medesimo articolo, ripropone la possibilità, prevista dal decreto Agosto fino al 31 dicembre 2020, di fruire dei congedi parzialmente indennizzati per i figli under 14 e non indennizzati per i figli da 14 anni a 16 anni (anche in questo caso il “diritto” scade al compimento del 16° anno di età).
Il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14 – alternativamente all’altro genitore – può fruire in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa indicati dal decreto in commento, di un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.
Se l’età del figlio è compresa tra 14 e 16 anni, per l’assenza non spetta alcuna retribuzione né il riconoscimento di contribuzione figurativa, ma vige il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro: una penalizzazione non indifferente che, oltre a mettere sullo stesso piano i lavoratori costretti a casa senza lavoro e lavoratori a casa a lavorare in modalità agile, rischia di mettere ulteriormente in difficoltà tutti i genitori che, in un momento così delicato, devono conciliare attività lavorativa e impegni di famiglia !
Il diritto al lavoro agile o al congedo Covid scatta per un periodo corrispondente alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché al periodo di quarantena del figlio disposto dalla Asl.
Sempre fino al 30 giugno 2021 il congedo indennizzato al 50% viene riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 30 del 2021) possono essere convertiti a domanda nel congedo Covid indennizzato al 50% e non sono computati nè indennizzati a titolo di congedo parentale.
Il comma 6, quindi, introduce anche un bonus – per i figli conviventi minori di anni 14 – per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.
Destinatari della prestazione sono:
- i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;
- i lavoratori autonomi;
- il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo indennizzato o non indennizzato oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore – se lavoratore – non ha diritto al lavoro agile, al congedo Covid- 19 o al bonus baby sitting, salvo che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6 dell’art. 2.