PER I GIUDICI, LE TRANSAZIONI DIVENTANO SEMPRE PIU’ RIGOROSE.
L’articolo 2113 cod. civ. prevede esplicitamente che le transazioni e le rinunzie che hanno per oggetto diritti inderogabili del lavoratore non sono valide (1° comma) e che possono essere impugnate nei sei mesi successivi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione (2° comma).
Il 4° comma conclude statuendo che l’impugnazione non è ammissibile per le conciliazioni che siano intervenute ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., ovvero in sede sindacale.
Importante sentenza del Tribunale di Trani (n. 4029/2019) stabilisce che le conciliazioni sindacali godono della garanzia di inoppugnabilità soltanto se le stesse avvengono presso le sedi e con le modalità previste nei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Un orientamento consolidato della giurisprudenza afferma che requisito essenziale della conciliazione in sede sindacale è che vi sia l’effettiva assistenza da parte dell’associazione sindacale del lavoratore: ciò al fine di fornire al dipendente, parte debole della transazione, un quadro chiaro ed esaustivo del contenuto e delle conseguenze delle rinunce formalizzate attraverso l’accordo conciliativo.
Le transazioni intervenute in sede sindacale non sono inoppugnabili se non viene provato per iscritto che il lavoratore (non iscritto alla organizzazione che lo assiste) abbia almeno rilasciato un mandato specifico al sindacato e soprattutto se emerge dal testo che il lavoratore non abbia ottenuto alcun effettivo vantaggio dalla transazione (nel caso di specie, erano stati corrisposti solo il TFR e le competenze maturate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro).
Quest’ultimo principio si aggiunge all’importante pronuncia del Tribunale di Roma n. 4354/2019 che ha affermato che le rinunce e transazioni contenute in un verbale di conciliazione, sottoscritto in sede sindacale ex art. 411 c.p.c., sono impugnabili, laddove il CCNL non disciplini l’istituto della conciliazione e la sua procedura. La conciliazione è, altresì, impugnabile entro 180 giorni, se il rappresentante sindacale non fornisce effettiva attività di assistenza, con una spiegazione approfondita ed esaustiva, al lavoratore interessato, delle conseguenze delle rinunce.
Tali principi devono ritenersi cogenti per tutti gli operatori e, dunque, diventa necessario rispettarli puntualmente nelle procedure conciliative in sede sindacale, pena l’invalidità di tali transazioni.