RIMBORSO RITENUTE ESERCITABILE ANCHE DAL LAVORATORE.
La Cassazione (ordinanza n. 11050) conferma che il rimborso di eventuali imposte versate in eccesso può essere richiesto anche dal lavoratore e non solo dal datore di lavoro.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, ossia che le maggiori ritenute effettuate su redditi da lavoro dipendente devono essere chieste a rimborso dal sostituto di imposta (quindi, il datore di lavoro), la Corte di Cassazione, a fronte del ricorso presentato dal contribuente, ha affermato il principio secondo il quale, legittimati a chiedere il rimborso delle maggiori imposte su redditi di lavoro dipendente, non sono solo i datori di lavoro (in qualità di sostituti di imposta) ma anche il percipiente del compenso assoggettato a ritenuto (il sostituito) che vanta il credito che, pertanto, può esercitare il diritto al rimborso.