COSTI IDENTIFICATI DA ELEMENTI E PARAMETRI OGGETTIVI.
Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono».
Con la predetta disposizione, viene sancito il c.d. principio di onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Ne discende, in linea generale, che tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea come i rimborsi spese possano essere esclusi da imposizione in capo al lavoratore se riguardano:
- spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro ed anticipate dal dipendente (ad esempio, spese per l’acquisto di beni strumentali di modico valore, quali la carta della stampante, le pile etc..);
- somme che non costituiscono arricchimento del lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale);
- erogazioni effettuate per esclusivo interesse del lavoratore.
Occorre inoltre ricordare che, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinare la quota di spesa che, essendo riferita all’uso effettuato dal lavoratore nell’interesse del datore di lavoro, può essere esclusa da imposizione (ad esempio l’uso promiscuo delle autovetture – art 51 c. 4, lettera a) del TUIR).
Nella risoluzione 20 giugno 2017, n. 74/E è stato affermato che, qualora il legislatore non abbia provveduto a indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente in smart working, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.