SEI MESI DI SGRAVIO PER FORMARE E INSERIRE I DISOCCUPATI
Il Decreto Sostegni Bis in via eccezionale e fino al 31 ottobre 2021 ha introdotto il contratto di rioccupazione quale “contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione“.
Condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento (Pii), finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi in cui trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Al termine del periodo di inserimento le parti (datore di lavoro o lavoratore) possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dalla stessa scadenza del periodo di inserimento mentre, se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di cui al presente articolo è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi Inail nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero contributivo è comunque limitato ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi.
Dall’entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis, un’agevolazione specifica – per la cui operatività occorre attendere il via libera dell’UE – è riservata ai datori di lavoro dei settori del commercio, del turismo e degli stabilimenti balneari: uno sgravio del 100% da fruire entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di CIG già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
A chi fruisce dell’esonero è esteso il divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021.