TROPPI CONTRATTI A TERMINE A RISCHIO VERIFICA
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 804 dello scorso 19 maggio, fornisce alcuni chiarimenti circa la reiterazione di contratti a tempo determinato tra i medesimi soggetti.
La risposta alla richiesta di parere sottoposta all’INL di Genova, pone in evidenza che, ai fini del calcolo di durata massima dei contratti a tempo determinato tra i medesimi soggetti, l’art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 fa riferimento alle mansioni svolte per mansioni di pari livello e categoria legale.
Nel rispetto di tale principio, dunque, le parti potrebbe stipulare una pluralità di contratti a termine differenziati da diversi inquadramenti così che, ai fini della durata massima consentita, saranno considerati solo quelli per le medesime categorie legali e mansioni svolte evitando, di conseguenza, l’obbligo di una deroga assistita per poterne stipulare uno nuovo nel momento in cui si sia raggiunta la durata massima consentita di 24 mesi (o differente durata prevista dal CCNL).
L’applicazione di tale principio, secondo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, potrebbe determinare la costituzione di una pluralità di contratti a termine tra le medesime parti facendo sorgere dubbi sulla legittimità dei medesimi e i corretti inquadramenti dei lavoratori.
Pertanto, l’Ispettorato deve promuovere un’attività ispettiva per verificare in concreto se la sottoscrizione di successivi e reiterati contratti a termine tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro sia conforme a quanto previsto dalla legge.