OK AL RIMBORSO DELLE SPESE PER LA DaD DEI FIGLI
Con la risoluzione n. 37/E dello scorso 27 maggio, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sul corretto regime fiscale da considerare in relazione ai rimborsi spese che i lavoratori dipendenti sostengono per dotare i propri figli degli strumenti tecnologici/informatici necessari allo svolgimento delle attività scolastiche in DaD.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 51, comma 2, lett. f-bis del TUIR (in calce) le spese sostenute dal lavoratore dipendente per l’acquisto degli strumenti NON generano reddito da lavoro dipendente.
Affinchè i lavoratori interessati possano beneficiare di tale esenzione, presso l’azienda datrice di lavoro devono essere presenti:
- un piano di welfare aziendale
- l’erogazione dei rimborsi spesa direttamente da parte del datore di lavoro
- la presentazione, da parte del lavoratore interessato, di idonea documentazione (rilasciata dall’istituto scolastico/università) attestante lo svolgimento di lezioni in DaD.
Art. 51 – Determinazione del reddito di lavoro dipendente
fbis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari (2);