FERIE NON GODUTE 2019, CONTRIBUTI DOVUTI AD AGOSTO
Il prossimo 30 giugno è il termine entro il quale devono essere godute le ferie residue del 2019.
Ogni datore di lavoro ha l’obbligo di far godere almeno due settimane di ferie entro l’anno di maturazione, possibilmente in modo ininterrotto qualora il lavoratore ne faccia espressa richiesta.
Entro i diciotto mesi successivi a quello di maturazione, dovranno essere godute le giornate di ferie eccedenti le predette due settimane fatte salve differenti disposizioni previste dal CCNL applicato.
Qualora le due settimane di ferie eccedenti non dovessero essere godute, il datore di lavoro è obbligato a calcolare i contributi che gravano sulle stesse, sommando la relativa retribuzione a quella di luglio e pagando i relativi contributi entro il 16 del mese successivo (scadenza differita al 20 agosto).
Il datore di lavoro deve consentire ai lavoratori la possibilità di godere le ferie maturate e non godute nel corso del 2019 entro il 30 giugno 2021 (diciotto mesi successivi all’anno di maturazione) e, in caso di inottemperanza (oltre l’obbligo di pagamento della relativa contribuzione), sarà soggetto a una sanzione amministrativa così determinabile:
- da euro 100 a euro 600 per ciascun lavoratore cui si riferisce la sanzione
- da euro 400 a euro 1.500 per ciascun lavoratore, se la violazione interessa oltre 5 lavoratori o si sia verificata per almeno due anni
- da euro 800 a euro 4.500 per ciascun lavoratore, se la violazione interessa oltre 10 lavoratori o si sia verificata per almeno quattro anni.
Dette sanzioni potrebbero non trovare applicazione qualora il rispetto del godimento delle due settimane nell’anno di maturazione sia imputabile al lavoratore (es. malattia, infortunio, maternità, ecc.).
L’eventuale violazione dei termini di godimento delle ferie comporta, poi, la sospensione della regolarità contributiva per un periodo di tre mesi.