NASPI INTERA FINO AL 31 DICEMBRE 2021
L’art. 38 del decreto legge n. 73/2021 (c.d. Sostegni bis) prevede che la riduzione del 3% – applicata ogni mese a partire dal primo giorno successivo al quarto mese di percezione della NASpI – non debba essere applicata per l’intero anno 2021.
I percettori, quindi, riceveranno l’indennità nella misura determinata al 26 maggio (data di entrata in vigore del predetto decreto legge), principio che ciò varrà altresì per le indennità erogate dal 1° giugno al 30 settembre 2021.
L’ordinario meccanismo di calcolo riprenderà, pertanto, dal 1° gennaio 2022.
Art. 38
Disposizioni in materia di NASPI
1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1
giugno 2021 e' sospesa l'ulteriore applicazione dell'articolo 4,
comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono
confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore
del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel
periodo dal 1 giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 e' sospesa fino
al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1° gennaio 2022 trova
piena applicazione l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22 e l'importo delle prestazioni in pagamento con
decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 e' calcolato applicando le
riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati
in 327,2 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.