NUOVA BASE DI CALCOLO PER IL 2022.
Il ticket di licenziamento è stato introdotto con la Legge n. 92/2012 (c.d. “Legge Fornero”).
Ai sensi dell’art. 2, comma 31 nei casi di “interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI (oggi NASpI) è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI (oggi NASpI) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.
Si tratta, dunque, di un contributo economico dovuto dal datore di lavoro in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’INPS, con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, ha aggiornato l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno 2022 (euro 1.360,77), il quale – a sua volta – ha influenzato l’importo del ticket di licenziamento per il medesimo anno.
Considerato che per il 2022 il massimale è pari ad euro 1.360,77:
- per ogni 12 mesi di anzianità aziendale è dovuto un contributo di: 1.360,77 * 41% = 557,92 euro;
- per chi ha un’anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a: 557,92 * 3 = 1.673,76 euro;
- se il rapporto ha avuto una durata inferiore all’anno, il contributo è riproporzionato in mesi: 557,92 / 12 = 46,49 euro mensili.
Il contributo va versato in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.