BUONO CARBURANTE
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 27 dello scorso 14 luglio, fornisce chiarimenti sul buono carburante introdotto dal d.l. n. 21/2022:
- deducibile per l’azienda sia se corrisposto a seguito di accordo sindacale che a titolo di liberalità
- non concorrenza alla formazione del reddito se erogato ad personam
- previsione, tra i soggetti erogatori del bonus, dei lavoratori autonomi e attività non commerciali
- oltre ai classici buoni benzina, rientrano nel beneficio anche le ricariche per auto elettriche
- possibilità di sostituire i premi di risultato
- esenzione di imposta sia per beni e servizi entro la soglia di euro 258,23 che dei buoni una tantum di 200 euro (contabilmente, da evidenziare separatamente)
- erogazione fino al 12 gennaio 2023 (secondo il principio di cassa allargato) e spendibili anche successivamente.