CONGEDI
L’INPS con messaggio n. 3066 dello scorso 5 agosto fornisce indicazioni circa i nuovi congedi riconosciuti, a decorrere dal prossimo 13 agosto, ai lavoratori (subordinati, autonomi e iscritti alla Gestione Separata INPS) che devono assistere familiari portatori di grave disabilità.
Relativamente ai permessi 104 la novità rilevante è la possibilità concessa a più lavoratori aventi diritto di presentare domanda per assistere – alternativamente e nel limite di tre giorni al mese – il medesimo soggetto disabile: viene meno, quindi, al figura del c.d. “referente unico dell’assistenza”.
L’Istituto, riprendendo le novità introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022, individua la priorità dei soggetti individuati per l’assistenza a familiare disabile in situazione di gravità:
- coniuge o soggetto legato da unione civile o convivente di fatto
- padre o madre, adottivi o affidatari
- uno dei figli
- fratello o sorella
- parente entro il terzo grado di parentela.
Ai fini del riconoscimento del diritto, la convivenza normativamente prevista potrà essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.
Le domande potranno essere presentate a decorrere dal 13 agosto 022 attraverso i consueti canali: sito web, contact center integrato, patronati.
A garanzia del requisito della convivenza è necessario allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n. 445/2000) dalla quale risulti la convivenza di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 con il disabile grave da assistere o che si procederà a instaurarla entro l’inizio del congedo stesso e mantenerla per tutta la sua durata.