WELFARE E FRINGE BENEFIT
Il c.d. “Decreto Aiuti bis” (d.l. n. 115/2022) ha previsto la possibilità per i datori di lavoro di riconoscere ai propri dipendenti, anche per il 2022, fringe benefit esenti fino a un importo complessivo di euro 600.
In deroga alle regole generali previste dal TUIR, il decreto “Aiuti bis” prevede che:
NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO il valore dei beni ceduti e servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonchè le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro.
Pertanto, la consueta soglia di esenzione pari a euro 258,23 e relativamente all’anno in corso viene elevata a 600 euro che considerando la possibilità di erogazione dei buoni carburante per complessivi 200 euro risulta pari a complessivi 800 euro.
Le nuove disposizioni fanno riferimento ai “lavoratori dipendenti” ma, come avvenuto per gli anni 2020 e 2021, si può ipotizzare l’estensione anche a coloro che percepiscono redditi ad essi assimilati come i co.co.co. e non prevedono la condizione, ai fini dell’esenzione, che debbano essere riconosciuti alla generalità o determinate categorie di dipendenti.