ASSUNZIONE DONNE
La legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022) prevede all’art. 1, comma 298 agevolazioni per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 assumono lavoratrici che abbiano le seguenti caratteristiche:
- almeno 50 di età
- a prescindere dall’età anagrafica e prive di impiego da almeno 6 mesi, che svolgano attività in settori economici caratterizzati da una forte disparità occupazionale di genere
- a prescindere dall’età anagrafica prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi in qualsiasi area territoriale residenti
Per lavoro regolarmente retribuito si intende lavoratrice che – negli ultimi sei mesi e al momento dell’assunzione – non abbia lavorato con rapporto di lavoro subordinato o prestato attività subordinata/autonoma/parasubordinata dalla quale derivi un reddito annuo inferiore a quello annuale minimo escluso da imposizione fiscale.
E’ prevista un’agevolazione fino a un massimo di 8 mila euro dei contributi INPS carico datore di lavoro e dei premi INAIL.
Come ormai previsto per le altre agevolazioni, le condizioni da rispettare sono:
- regolarità DURC
- non violazione delle norme a tutela delle condizioni di lavoro
- rispetto integrale dei CCNL, dei territoriali, degli aziendali
- incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l’assunzione (ULA).
NON spetta qualora:
- l’assunzione costituisca un obbligo preesistente stabilito dalla legge o da CCNL
- l’assunzione violi un diritto di precedenza
- siano in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale
- qualora la lavoratrice interessata risulti licenziata nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quello che assume o che risulti a questi collegato o in controllo.