ESONERO CONTRIBUTIVO
La legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022) conferma la misura agevolativa dell’esonero contributivo – esclusi i premi INAIL – concessa ai datori di lavoro che assumono giovani con età anagrafica fino a 36 anni (35 anni e 364 giorni) o che ne trasformino i contratti di lavoro a termine.
L’esonero verrà concesso nel corso del 2023 nella misura pari al 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, nel limite massimo annuo di euro 8 mila (precedentemente pari a 6.000 euro) e riconosciuto per 36 mesi dalla data di assunzione (o trasformazione contratto) elevato a 48 per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Requisito richiesto per il lavoratore che porterà in dote l’esonero contributivo è di non essere mai stato occupato – nel corso della sua vita lavorativa – con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.