SOSPENSIONE ATTIVITA’
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 162/2023 in risposta a un quesito, chiarisce che l’azienda che impieghi nell’attività un solo lavoratore NON regolare e che abbia commesso gravi violazioni in materia di sicurezza è destinataria del provvedimento di sospensione attività.
Il caso riguardava un’azienda che, oltre a occupare irregolarmente un lavoratore, aveva omesso la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e non aveva provveduto alla nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione.
Due irregolarità giudicate sufficientemente gravi dall’ispettore che disponeva la sospensione dell’attività aziendale sebbene il Testo Unico per la sicurezza D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 preveda all’art. 14, comma 4 che “I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa“
La micro impresa che si trovi nell’impossibilità di lavorare a causa della predetta sospensione, non potrà riprendere l’attività fin quando il soggetto (allontanato dal personale ispettivo mediante disposizione) non sarà regolarizzato e non saranno adempiuti gli obblighi di prevenzione che incombono sul datore di lavoro: formazione, informazione e sorveglianza sanitaria.