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APPALTI
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 687 dello scorso 19 aprile fornisce alcuni chiarimenti circa i CCNL comparativamente più rappresentatitivi applicabili al personale dipendente occupato presso aziende operanti nelle attività di sorveglianza antincendio ma, più in generale, da considerare negli appalti pubblici.
Il principio di applicazione del CCNL, chiarisce l’INL, deve rispettare il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto dell’appalto e quello il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
Qualora applicato un CCNL differente, al personale interessato devono essere garantite le medesime tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente secondo quanto previsto dalla c.d. dichiarazione di equivalenza di cui all’art. 11 (Principi di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti) e art. 110 (Offerte anormalmente basse) del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023).
Qualora nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta dovessero emergere circostanze differenti (es. applicazione di contratti collettivi privi dei citati requisiti) l’INL provvederà ai relativi recuperi contributivi e retributivi.