DIMISSIONI
Pare trovare fine (e aggiungiamo, finalmente…) la spinosa questione che obbligava i datori di lavoro a procedere al licenziamento del lavoratore per assenze ingiustificate e, conseguentemente, a versare il tanto odiato ticket di licenziamento.
Non di rado è capitato che il lavoratore, al fine di ottenere il riconoscimento della NASPI (non spettante in caso di dimissioni), si assentava dal lavoro obbligando il datore di lavoro ad avviare la procedura disciplinare di contestazione e, conseguentemente, a procedere al licenziamento e versare il ticket di licenziamento pari, per l’anno 2023, a euro 603,11 (fino a un massimo tre anni di anzianità ed euro 1.470,99).
La Riforma Lavoro prevede che il lavoratore assente dal posto di lavoro per un periodo superiore al termine previsto dal CCNL applicato dall’azienda (in mancanza oltre cinque giorni) il rapporto di lavoro deve intendersi risolto per iniziativa e volontà del lavoratore.
In tal caso:
- il datore di lavoro NON dovrà licenziare il lavoratore per assenza ingiustificata;
- NON è obbligato al versamento del ticket;
- il lavoratore NON avrà diritto alla NASPI.