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FRINGE BENEFIT
L’art. 4o del Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023 (pubblicato in G.U. n. 103/2023) prevede alcune novità circa l’esenzione dei fringe benefits che, per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (figli naturali avuti anche al di fuori del matrimonio purchè riconosciuti, figli adottivi o affidati) per il periodo di imposta 2023 sale a euro 3.000.
Per i lavoratori che non hanno figli a carico, varrà la soglia precedentemente applicata e prevista dall’art. 51, comma 3 del TUIR per il quale non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta (il superamento di tale limite comporterà che l’intera somma concorrerà a formare reddito ai fini contributivi e fiscali).
Per figli a carico si devono intendere figli che non abbiamo conseguito un reddito complessivo pari a euro 2.840,51 nel periodo di imposta (euro 4.000 se di età inferiore a 24 anni).
I datori di lavoro che vorranno riconoscere tali somme, dovranno informare le Rappresentanze Sindacali Unitarie ove presenti.
Art. 40
Misure fiscali per il welfare aziendale
1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo,
del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono
a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il
valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori
dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio
riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle
condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico
delle imposte sui redditi, nonche' le somme erogate o rimborsate ai
medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle
utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia
elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono
all'attuazione del presente comma previa informativa alle
rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato
testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e
ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali
non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.
3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore
dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando
il codice fiscale dei figli.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 142,2
milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno
2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.