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BENEFIT
L’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 274 dello scorso 4 aprile, chiarisce che i buoni mobilità, destinati dai Comuni ai lavoratori che utilizzano la bicicletta, non sono riconducibili tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati o in altre categorie reddituali.
Non trovando origine e giustificazione nel rapporto di lavoro ma esclusivamente nella promozione da parte dell’Amministrazione Comunale di comportamenti c.d. “virtuosi” per la sostenibilità ambientale, NON dovranno essere considerati ai fini della determinazione del reddito imponibile del lavoratore che farà uso della bicicletta per recarsi al lavoro e/o rientrare a casa.